Le attività di trading sono oggetto di tassazione e comportano una dichiarazione dei redditi percepiti con la presentazione di un modello fiscale dal nome unico e la compilazione di tutti i dati in una voce specifica, dal nome altri redditi diversi di natura finanziaria. In altri casi è possibile anche l’intervento dei broker per definire gli importi dovuti e procedere agli adempimenti del caso con lo Stato.
Regime sostitutivo e dichiarativo, quali differenze?
Le attività di trading on line sono considerate a tutti gli effetti come delle operazioni di negoziazione di titoli finanziari in borsa e possono essere soggette a due importanti regimi fiscali:
- Regime sostitutivo
- Regime dichiarativo
Il regime sostitutivo, prevede l’intervento da parte dello stesso broker per calcolare e pagare le imposte dovute allo stato sulla base del guadagno ottenuto in fase di negoziazione. Il trader non ha quindi adempimenti fiscali da eseguire, ma è lo stesso broker che interviene sugli adempimenti fiscali allo Stato.
Il regime dichiarativo è invece più specifico e prevede un intervento del trader nel dichiarare tutte le plusvalenze ottenute dalle attività di trading on line, con la compilazione del modello unico. In questo caso vanno dichiarati tutti i redditi percepiti dalla suddetta attività nella sezione II- B e rigo RT41, ossia redditi diversi di natura finanziaria.
Tassazione del 26% sui redditi percepiti dalle attività di trading on line
Sulle attività di trading è prevista poi l’applicazione di un’aliquota fiscale del 26% sulle plusvalenze realizzate. Le ultime manovre del Governo hanno infatti modificato l’aliquota fiscale prevista per le suddette operazioni da una precedente aliquota del 20% ad una nuova del 26%, da applicare solo in caso di plusvalenza. Vale a dire che per l’anno 2015, il trader dovrà sommare tutte le vendite e gli acquisti che hanno contribuito al guadagno on line dal primo gennaio al 31 dicembre 2013 e le relative perdite registrate ( da inserire nel rigo RT45 del modello unico).
I pagamenti delle imposte per le attività di trading on line in caso di plusvalenze dovranno essere eseguiti tramite F24, con l’indicazione dei principali dati del trader (codice fiscale, nome, cognome, somme d’imposta e codice tributo) entro il 16 giugno 2015.
Riquadro RT o RW del modello unico, sulla base della provenienza dei flussi di denaro
Bisogna infine distinguere se i flussi di denaro provenienti dalle operazioni di trading sono eseguiti mediante intermediari italiani o esteri. Nel primo caso, si fa riferimento ad intermediari registrati presso la Consob e con relativa abilitazione della Banca d’Italia e che richiedono la compilazione del già citato riquadro RT del modello Unico. Nel secondo caso, invece, bisognerà utilizzare un riquadro più specifico dal nome RW, con l’indicazione dei flussi monetari con gli operatori stranieri e una descrizione dei singoli movimenti, se relativi ad importi superiori ai 10.000 euro annui.
In definitiva sul fronte delle tasse sulle attività di trading on line è necessario informarsi su:
- Possibilità del proprio broker di applicare il regime sostitutivo
- Obbligo del trader di applicare il regime dichiarativo
- Conoscere le sezioni da compilare nel modello Unico
- Eseguire i pagamenti dovuti in caso di plusvalenza con il modello F24 entro il 16 giugno 2015